Dott.ssa Monia Casadio
Amministrazione condominiali
Organizzazione lavori in edifici civili
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Fu in occasione d’una delle tante serate con le mie amiche avanti ad una pizza che, tra una chiacchiera e l’altra, Beatrice ci raccontò cosa successe ad una sua zia.
il fatto
L.C., proprietaria di un casolare nell’alto Appennino tosco-romagnolo dove amava rifugiarsi ogni estate, affidò, previo consiglio dei paesani, i lavori di rifacimento di gran parte del tetto ad un muratore del posto, che si propose di compiere tali lavori avvalendosi dell’aiuto di un altro, a cui spesse volte ricorreva.
L.C. non trovò nulla da obbiettare.
Recatisi sul posto, i due salirono sul tetto facendo uso d’una propria scala.
Mentre lavoravano sul tetto, privi di alcun ancoraggio e di ogni altra protezione, uno dei due cadde a terra, fratturandosi una gamba.
Immediati i soccorsi e l’intervento dei Carabinieri, che posero sotto sequestro il cantiere e provvidero nell’immediato ai dovuti accertamenti.
Successivamente a L.C., committente dei lavori, furono contestate gravi violazioni delle norme di sicurezza e applicate gravi sanzioni pecuniarie.
Su consiglio del proprio avvocato, L.C. non fece alcun ricorso.
Nel momento Beatrice ci informò che la propria zia, nonostante fossero trascorsi tre anni dal giorno dell’incidente, si addolora ancora per quanto accaduto a quel lavoratore, e che la stessa trova ancora oggi sconcertante che le siano state addossate gravi responsabilità di quanto accaduto, ed altrettanto eccessivo che si siano equiparati i suoi lavori, questi semplici e modesti anche nella spesa, a quelli in uso in un cantiere, ove solitamente si hanno autorizzazioni, permessi, disegni planimetrici, tecnici, squadre di operai, attrezzi e mezzi vari. Ci informò inoltre che la stessa ribatta continuamente di aver commissionato tali lavori nei modi e termini usualmente assunti da tanti altri in occasione di piccoli lavori, questi compiuti in assoluta libertà nonché posti a vista di chiunque, e mai oggetto di alcun provvedimento sanzionatorio da parte delle autorità.
Avanti a tali affermazioni tutti noi rimanemmo sconcertati, poiché in tal momento ci rendemmo conto della drammaticità in cui versa oggi, oggettivamente, lo stato delle cose, ovvero l’opinione comune di poter, in occasione di lavori edili ove non necessita il rilascio di alcun titolo abilitativo, compiere i suddetti lavori nei modi e termini più grati, a dispetto di quanto dispongono le norme di legge dettate specificatamente in materia.
Riconoscemmo che questo modo di agire “fai da te” è oggi assunto a regola da tanti e quanto difficile rivoluzionarla tanto è granitica in questi tale convinzione. Altrettanto riconoscemmo che questi, contrariamente a quanto accade per imprese e lavoratori autonomi, questi continuamente informati dalle proprie associazioni di categoria, non godono d’un pari servizio né hanno un facile e libero accesso a fonti che possano, nel momento, informarli di quanto gli stessi siano tenuti, in caso di lavori edili, ad approntare in fase di progettazione e pianificazione dei lavori, nonché in fase di esecuzione degli stessi.
Altrettanto riconoscemmo in tal momento quanto fosse ignoto ai più il D.L. 9 aprile 2008, n. 81 e smi., comunemente noto come Testo Unico della Sicurezza.
Nel caso in specie, questo particolarmente oggetto di alto rischio di pericolo dovuto sia a lavori in quota che alla contestuale presenza di due lavoratori autonomi, riscontrammo in capo al committente gravi violazioni di alcune norme contenute in tale decreto, che, se state osservate, avrebbero certamente impedito al lavoratore di infortunarsi, quali:
- mancata valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- mancata valutazione tecnica professionale;
- mancata vigilanza;
- mancato ricorso all’aiuto del Responsabile dei Lavori – RL;
- mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE.
- mancata predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC;
- mancata installazione di ponteggi e parapetti – DPC;
- mancato uso di dispositivi di sicurezza individuali anticaduta – DPI;
Osservammo che un tal numero di obblighi avrebbe certamente scoraggiato chiunque volesse dar luogo ai medesimi lavori e, nell’intento di dissipare tale scoramento, altrettanto osservammo che le suindicate figure tecniche, quali il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, possono coincidere, data la tipologia dei lavori e loro entità, in una unica persona, quale potrebbe essere un ingegnere, un architetto o un geometra.
Altrettanto osservammo che, nel caso in cui i suindicati lavori fossero stati assegnati ad un unico lavoratore autonomo o ad un’unica impresa, sia i rischi di pericolo che gli obblighi in capo al committente sarebbero stati meno.
Tale osservazione promosse nell’immediato altri interrogativi di non facile risoluzione, ossia quanti sapessero cosa sia l’impresa, il lavoratore autonomo, il DURC, il PSC, il POS, il DUVRI, i DPC, i DPI, …
Fu allora, a conclusione della serata, che raccolsi l’invito delle mie amiche ad estendere, specificatamente per argomento ed in forma quanto più semplice e comprensibile a tutti, quanto il Testo Unico della Sicurezza impone in caso di lavori edili, questi articolati al Titolo IV – cantieri temporanei o mobili, nonché quant’altro possa concorrere a prevenire gli infortuni sul lavoro e tanto più quelli mortali.
Oggi come allora trovo inaccettabile che uno al mattino esca di casa per andare al lavoro e poi non vi faccia più ritorno.
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