MIT – DL Salva-Casa

24 Giugno 2024

Gli obiettivi del decreto-legge

Il Decreto-legge contiene disposizioni urgenti e puntuali per salvare le nostre case da una normativa rigida e frammentata, fatta di procedure amministrative incerte che ostacolano la commerciabilita dei beni e precludono l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi.

Non si tratta di un condono: il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità.

Interventi sulle minori difformita:

  • Edilizia libera
  • Tolleranze costruttive
  • Tolleranze esecutive
  • Parziali difformita
  • Stato legittimo dell’immobile
  • Mutamento della destinazione d’uso

Interventi sulle minori difformità

EDILIZIA LIBERA

Sono da ora considerate in edilizia libera:

  • le Vetrate Panoramiche Amovibili (VePa) anche peri porticati rientranti all’interno dell’edificio;
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

TOLLERANZE COSTRUTTIVE

Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro
il 24 maggio 2024, entro il limite massimo del

  • 2% = superficie utile > 500mq
  • 3% = 300mq 500mq
  • 4% = 100mq 300mq
  • 5% = superficie utile <100mq

Le tolleranze possono essere asseverate da un tecnico abilitato.

TOLLERANZE ESECUTIVE

Per tolleranza esecutiva si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne.
Per gli interventi realizzati entro il 24/05/2024, sono incluse tra le tolleranze esecutive:

  • il minor dimensionamento dell’edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarita esecutive di muri esterni ed interni;
  • la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’

Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la c.d. “doppia conformità”. In altre parole, ‘opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza.
Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformita solo nei casi più gravi.
Per le parziali difformita possono essere sanati gli interventi che all’epoca della realizzazione erano coerenti con le norme edilizie e che oggi sono conformi alle norme urbanistiche.

Quali sono i tempi?

Si supera il silenzio rigetto e si introduce il silenzio assenso: significa che se l’Amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata e in particolare:

  • 45gg – permesso in sanatoria
  • 30gg – Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA)

A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180gg.
In ogni caso si prevede il pagamento di una sanzione in relazione all’aumento di valore dell’immobile. Gli introiti delle sanzioni potranno essere utilizzati per la demolizione di opere abusive o iniziative di rigenerazione e recupero urbano.

Stato legittimo dell’immobile

Il decreto legge salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo Stato legittimo sara sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria.
Ne deriva quindi che le parziali difformita che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Mutamento destinazione d’uso

Col decreto legge salva-casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali.
All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso.
Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione.
Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.

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