Contatori divisionali acqua: nel condominio dove abito mancano, posso imporli?
Dott.ssa Monia Casadio
8 maggio 2019
… dove abito non esistono i contatori divisionali dell’acqua e l’amministratore ripartisce la spesa dell’acqua in ragione di millesimi di proprietà. Ho chiesto all’amministratore di poterne discutere in assemblea, ma mi ha risposto dicendomi che l’eventuale loro installazione richiederebbe il consenso di tutti i proprietari, cosa assai difficile da realizzarsi. Trovo che non sia giusto che io, sola, debba pagare somme in più del dovuto. Io e le mie due vicine di casa, trovandoci nelle stesse condizioni, vorremmo i contatori dell’acqua ma gli altri si oppongono. Cosa possiamo fare? Complimenti
per la rivista.
Maria Grazia L. – Cesena
… nel condominio al mare dove io e mio marito ci trasferiamo per tutto il mese di luglio e agosto non esistono i contatori divisionali dell’acqua per cui l’amministratore divide la spesa in parti uguali, nonostante esistano appartamenti più grandi e famiglie più numerose. Io e mio marito vorremmo pagare l’acqua che veramente consumiamo, ma l’amministratore ci ha detto che non può fare diversamente. E’ vero ? Esistono altre soluzioni ? Un bacio
Carla P. – Ravenna
… per ragioni di lavoro ho comprato un bilocale in un condominio vicino all’ospedale dove presto servizio. Confrontando le spese con quelle del condominio dove abitano i miei genitori, ho scoperto che il mio amministratore imputa ai metri cubi d’acqua una tariffa altissima che non ho trovato altrove. Chiestogli spiegazioni, mi ha detto, mostrandomi le bollette Hera, che è tutto regolare. E’ possibile ? Ti segnalo che nel mio condominio, nonostante fattone richiesta più volte, non esistono i contatori divisionali per cui la spesa dell’acqua è ripartita in base alla grandezza degli appartamenti. Grazie
Gabriella S. – Gambettola
Quanto segnalatomi dalle mie care lettrici pone in evidenza una annosa e ricorrente questione per quanti hanno un appartamento in un condominio dove l’erogazione dell’acqua nelle singole unità non è contabilizzata. Opportunamente segnalo che tali realtà ricorrono unicamente in quegli edifici con anno di costruzione alquanto datato, oggi non più proponibili, e che la ripartizione della spesa dell’acqua è stata, per le stesse, una di quelle materie che ha creato le maggiori criticità e dispute nell’ambito applicativo. In questa sede è utile valutare la possibilità di poter installare, ove mancano, i contatori di sottrazione, comunemente detti divisionali.
Quali sono i provvedimenti che possono venirci in soccorso?
delle misure da assumersi – Per trovare il primo atto normativo dettato in materia occorre risalire all’anno 1996, anno in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilì che la ripartizione interna dei consumi relativamente alle utenze multiple fosse eseguita, a cura e spese dell’utente, tramite installazione di singoli contatori.
d.p.c.m. 4 marzo 1996, n. 62 – disposizioni in materia di risorse idriche – specificatamente impone:
8.2.8. Misurazione.
La misurazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.854, recepente la Direttiva Comunitaria n.75/33.
Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l’installazione di contatori a norma.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n.36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l’opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze, e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
d.lgs 5 gennaio 1994, n. 36 – disposizioni in materia di risorse idriche – citata nel suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dispone all’articolo 5, comma 1, lettera c), “installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano”. – oggi tale legge è stata abrogata e sostituita dal d.lgs 3 aprile 2006 n.152 –
delle disposizioni – d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – norme in materia ambientale – impone all’art.146, comma 1, lett. f), che “entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
(…)
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia”.
Ad oggi, stante a quanto mi risulta, doverosamente segnalo che la Regione Emilia Romagna ha provveduto limitatamente a recepire nella propria legislazione le disposizioni nazionali in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, rimandando a successivi provvedimenti l’adozione d’una disciplina specifica.
Faccio osservare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 4 marzo 1996 è attualmente vigente, e stabilisce che la ripartizione interna dei consumi relativamente alle utenze multiple debba essere eseguita, a cura e spese dell’utente, tramite installazione di singoli contatori.
Altrettanto faccio osservare che, in merito a quanto non realizzato volontariamente dalla Regione Emilia Romagna, il D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 impone l’adozione di norme e misure volte all’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa.
è competenza dell’assemblea – Spetta all’assemblea di condominio deliberare l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale.
E’ quanto statuisce la Corte di Cassazione con propria sentenza n.10895 del 16 maggio 2014.
cass. civ., sez. seconda, sent. 10895 del 7 marzo 2014, depositata in data 16 maggio 2014.
Con codesta sentenza, la Suprema Corte statuisce che “la realizzazione del diverso impianto comportante la ripartizione delle spese di consumo dell’acqua in misura proporzionale al consumo stesso, legittimamene deliberata dall’assemblea condominiale in quanto, secondo il principio affermato nella sentenza citata dal giudice di appello (Cass. n. 6915/2007), rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio l’intera gestione delle cose e dei servizi comuni, “in modo dinamico, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tempo al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione dei servizi stessi, con eventuale dismissione di alcuni beni comuni, e ciò anche se il servizio sia disciplinato dal regolamento contrattuale”. Va aggiunto che hanno natura tipicamente regolamentare le norme riguardanti le modalità di uso della cosa comune e in genere le modalità di uso e funzionamento dei servizi condominiali, avendo natura contrattuale soltanto le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino (Cass. n. 12173/1991).
l’installazione di contatori divisionali non è innovazione – Con la medesima sentenza, la Suprema Corte statuisce che “la mera sostituzione del precedente impianto idrico condominiale non costituisce “innovazione”, ai sensi dell’art. 1120 c.c., ma solo una modifica diretta ad un miglior godimento di esso, incidente sulle modalità di svolgimento del servizio, ma non sul diritto dei singoli condomini di usufruire del servizio (Cass. n. 2585/88: n. 6915/07). La disciplina dei beni e servizi comuni, demandata all’assemblea ex art. 1135 c.c. , presuppone che possa essere deliberata l’eventuale dismissione di alcuni beni comuni, ai fini di una più efficiente utilizzazione del servizio anche se lo stesso sia disciplinato dal regolamento contrattuale”.
è competenza dell’amministratore – cass. civ., sez. seconda, sent. 3712 del 13 marzo 2003
Con codesta sentenza la Suprema Corte di Cassazione statuisce che “ in tema di ripartizione di spese condominiali relative all’erogazione di acqua, l’amministratore il quale abbia stipulato con l’ente erogatore un contratto avente ad oggetto il consumo complessivo del fabbricato onde beneficiare dell’applicazione di una tariffa agevolata, può poi, del tutto legittimamente, calcolare la ripartizione interna delle spese pro quota, in considerazione dei singoli ed effettivi consumi di ciascuno dei condomini, con beneficio di tutti, anche di coloro i quali, singolarmente considerati, non abbiano dato luogo ad un consumo sufficiente all’ottenimento delle agevolazioni applicate sulla base del raggiungimento di una certa quantità.“
ripartizione delle spese di consumo dell’acqua in base all’effettivo consumo – È quanto afferma la sentenza 17557/2014 nel decidere in relazione al criterio da applicarsi per la ripartizione delle spese di consumo dell’acqua in condominio.
cass. civ., sez. seconda, sent. 17557 del 1 agosto 2014.
Con codesta sentenza, la Suprema Corte specifica quanto segue.
“le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche”. Infatti, l’installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi, salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell’edificio.
(…)
E’ da rilevare, del resto, che l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa (nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano) costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica (art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, ora, art. 146 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152)”.
Faccio osservare che il criterio stabilito dalla Suprema Corte è conforme a quanto stabilito dall’articolo 1123 del codice civile, in virtù del quale le spese relative a cose destinate a servire i vari condomini in misura diversa, devono essere ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
del codice civile – L’art. 1123 c.c. dispone quanto segue.
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Specificatamente il suddetto articolo stabilisce quanto segue.
In assenza d’un regolamento sottoscritto ed accettato da tutti i condomini, le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente devono essere ripartite tra gli stessi in ragione dei millesimi di proprietà (comma 1).
Tale norma attiene al godimento potenziale del bene/servizio da parte del condomino, indipendentemente ne faccia uso o meno.
Tale disposizione trova ragione e fondamento in quanto sussiste una corrispondenza proporzionale tra l’onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare.
In forza di quanto sopra, le spese di consumo acqua nei fabbricati ove mancano i contatori divisionali devono essere ripartite tra tutte le unità in ragione dei loro millesimi generali di proprietà.
Diversamente, le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono distintamente devono essere ripartite tra gli stessi in ragione dell’uso di ciascuno, in quanto sussiste una corrispondenza tra l’onere contributivo e le quantità del bene/servizio consumate singolarmente da ciascun condomino (comma 2).
In forza di quanto sopra, le spese di consumo acqua nei fabbricati dotati di contatori divisionali devono essere ripartite tra tutte le unità in ragione delle quantità usate da ciascuna delle stesse.
delle prestazioni agevolate – Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna indica tra le misure per il conseguimento del risparmio idrico nel settore civile l’adozione da parte delle Agenzie d’ambito di politiche tariffarie economicamente incentivanti.
dpgr 49/2006 – metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna (Testo coordinato con il dpgr 274/2007).
Tale decreto determina la tariffa del servizio idrico integrato.
Nel calcolo della tariffa si considerano le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie del Piano d’Ambito, rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità d’acqua erogata all’utente finale.
Le componenti di costo sono ripartite dall’Agenzia d’Ambito fra servizio acquedotto, fognatura e depurazione.
L’Agenzia d’Ambito determina l’articolazione della tariffa per gli usi domestici e non domestici.
La Regione Emilia – Romagna provvede a cadenza almeno quinquennale all’aggiornamento e variazione del presente metodo tariffario.
dpgr 49/2006, art. 10, comma 5 – “L’Agenzia determina, per il segmento di acquedotto, la tariffa base ed almeno una tariffa di penalizzazione.
Tale determinazione deve avvenire in coerenza con quanto previsto nel Piano di Tutela e/o in eventuali direttive regionali in materia di articolazione tariffaria. Le tariffe di penalizzazione devono consentire di compensare i minori ricavi derivanti dall’applicazione della tariffa base o dell’eventuale tariffa agevolata.
Nella articolazione per fasce di consumo per le utenze domestiche l’Agenzia d’ambito deve tener conto, ove possibile, della composizione dei nuclei familiari, in modo da non penalizzare le famiglie numerose ed incentivare il risparmio idrico per singolo componente.
Trascorsi i primi 5 anni di applicazione del presente metodo, l’articolazione per fasce di consumo deve tenere conto, su tutto il territorio, della composizione nuclei familiari.“
dpgr 49/2006, art. 10, comma 6 – “Ciascun comune può richiedere all’Agenzia d’ambito l’applicazione di una quota aggiuntiva, non superiore ad una percentuale massima, fissata dall’Agenzia stessa, delle tariffe, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del servizio idrico integrato a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili. La percentuale massima fissata dall’Agenzia d’ambito ai sensi del presente comma non può essere di norma superiore all’1%, valori superiori a tale limite possono essere definiti dall’Agenzia in base alle condizioni socioeconomiche dell’ambito territoriale.
L’Agenzia d’ambito promuove, se del caso, l’applicazione più omogenea possibile sul territorio dell’ATO del principio fissato nel presente comma. “
dpgr 49/2006, art. 10, comma 7 – “Le amministrazioni comunali destinano i contributi di cui al comma precedente, tenendo conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 118, del 23 maggio 2000 e successive integrazioni e modificazioni, considerando altresì le esigenze degli anziani e dei disabili.”
della tariffa sociale – 15.11.2013 il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge collegato alla legge di Stabilità recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
Per tali ragioni tale disegno di legge è definito Agenda Verde del Governo e consta di interventi in materia di protezione della natura, valutazione di impatto ambientale, acquisti ed appalti verdi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, servizio idrico e acqua pubblica.
In questa sede è oggetto d’interesse quanto codesto provvedimento dispone in materia di risorsa acqua.
art. 26 – tariffa sociale del servizio idrico integrato – La disposizione mira a rendere effettivo l’obiettivo di rafforzare la natura “pubblica” della risorsa acqua, come richiesto anche dal Referendum del giugno 2011 e dalla stessa relazione del Gruppo di Lavoro in materia economico e sociale ed europea (cosiddetti “Saggi”) e come già affermato nella normativa nazionale.
Con questa norma l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicura agli utenti domestici a basso reddito del servizio idrico integrato, l’accesso a condizioni agevolate alla quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. La sostenibilità dell’intervento e la copertura dei relativi costi viene garantita dalla previsione di un’apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato.
Segnalo quanto affermò l’allora ministro dell’Ambiente Andrea Orlando in conferenza a termine della riunione del Consiglio dei Ministri “per la prima volta è stata introdotta una tariffa sociale per l’acqua”.
dei Gestori del servizio idrico integrato in Emilia Romagna
L’azienda Hera S.p.a, affidataria della gestione del servizio idrico integrato, provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in 165 Comuni, di cui 162 nella Regione Emilia Romagna e 3 nella regione Toscana, in conformità alle Convenzioni di affidamento e relativi Disciplinari Tecnici.
della tariffa dell’acqua – L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, costituitasi con Legge regionale n.23 del 23 dicembre 2011, quantifica la tariffa articolandola tra le varie tipologie di utenti, tra le varie fasce di consumo e tra le componenti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).
La tariffa così definita è applicata dai vari gestori del servizio idrico integrato competenti per territorio.
dell’applicazione della tariffa acqua – HERA articola gli utilizzi (domestico, domestico non residenziale, commerciale, artigianale, …), le tariffe (agevolata, base, eccedenza) e le fasce di consumo, distinti per bacino di utenza.
bacino Forlì – bacino Cesena – bacino Savignano sul Rubicone
applicazione dal 1 gennaio 2018 (escluso Iva 10 %)
UTILIZZO | TARIFFE E FASCE D’APPLICAZIONE | Euro / mc |
USO DOMESTICO | Tariffa agevolata per consumi fino a 72 metri cubi annui per appartamento (corrispondenti a 0,197 metri cubi al giorno) |
0,864811 |
Tariffa base per consumi superiori a 72 metri cubi annui per appartamento (corrispondenti a 0,197 metri cubi al giorno) e fino a 192 metri cubi annui per appartamento (corrispondenti a 0,526 metri cubi al giorno) |
1,637713 | |
Tariffa di eccedenza per consumi superiori a 192 metri cubi annui per appartamento (corrispondenti a 0,526 metri cubi al giorno) |
2,644827 | |
USO DOMESTICO NON RESIDENTE | Tariffa base per consumi fino a 192 metri cubi annui per appartamento (corrispondenti a 0,526 metri cubi al giorno) |
1,637713 |
Tariffa di eccedenza per consumi superiori a 192 metri cubi annui per appartamento (corrispondenti a 0,526 metri cubi al giorno) |
2,644827 | |
USO DIVERSO DAL DOMESTICO | Tariffa base per consumi fino a 192 metri cubi annui per uso diverso (corrispondenti a 0,526 metri cubi al giorno) |
1,637713 |
Tariffa di eccedenza per consumi superiori a 192 metri cubi annui per uso diverso (corrispondenti a 0,526 metri cubi al giorno) |
2,644827 | |
USO ALBERGHI | Tariffa base per consumi fino a 192 metri cubi annui (corrispondenti a 0,526 metri cubi al giorno) |
1,637713 |
Tariffa di eccedenza per consumi superiori a 192 metri cubi annui (corrispondenti a 0,526 metri cubi al giorno) |
2,644827 | |
USO PUBBLICO | Tariffa a consumo | 1,637713 |
USO ALLEVAMENTO | Tariffa a consumo | 0,818856 |
USO GRANDI UTENZE | Tariffa a consumo per consumi superiori a 150.000 metri cubi annui |
0,982628 |
Articolazione tariffaria come previsto dalla Delibera del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 50 del 28/06/2018.
della tariffa pro capite – Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia – Romagna indica tra le misure per il conseguimento del risparmio idrico nel settore civile l’adozione da parte delle Agenzie di ambito di politiche tariffarie economicamente incentivanti.
Il Metodo tariffario regionale per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato (Dpgr 49/2006) prevede che l’articolazione per fasce di consumo debba tenere conto, su tutto il territorio dell’ambito, della composizione dei nuclei familiari (art.10, comma 5).
L’Autorità nazionale di regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA – con proprio provvedimento 665/2017/R/Idr, assunto con delibera del 28/09/2017, ha definito i criteri nazionali per una riforma dei corrispettivi da applicare ad ogni categoria di utenza del servizio idrico.
Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, che gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, sono chiamati a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali. Questi criteri, recepiti dall’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, hanno comportato una modifica delle tariffe del servizio idrico da parte dei Gestori del servizio idrico nella nostra regione.
665/2017/R/idr – approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti
1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2.1 Ai fini dell’applicazione del TICSI sono definite le seguenti tipologie d’uso:
a) uso domestico (nell’ambito del quale possono essere individuate – secondo le modalità di cui all’Articolo 2 dell’Allegato A – le seguenti sottotipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente, ulteriori sotto-tipologie fino ad un massimo di due);
b) uso industriale;
c) uso artigianale e commerciale;
d) uso agricolo e zootecnico;
e) uso pubblico non disalimentabile;
f) uso pubblico disalimentabile;
g) altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).
(…)
665/2017/R/idr – allegato A – testo integrato corrispettivi servizi idrici – TICSI
(…)
26.7 Con l’obiettivo finale di rendere più consapevoli gli utenti circa i propri consumi tramite l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, l’EGA o altro soggetto competente richiede al gestore del servizio di acquedotto di promuovere, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l’installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.
(…)
della tariffa per nucleo familiare – Dal 1 gennaio 2019 Gruppo HERA ha adeguato le tariffe del servizio idrico e, in seno agli usi, ha disposto una differenziazione della tariffa acqua “uso domestico residenti” in base al numero dei componenti del nucleo familiare, applicando una tariffa minore. L’applicazione della tariffa in base al numero effettivo dei componenti del nucleo familiare avverrà gradualmente, tramite allineamento mensile con i singoli Comuni e comporterà, al titolare dell’utenza, una minor spesa dell’acqua in caso d’un suo maggior uso dovuto ai suoi familiari.
consumi acqua potabile e criteri di riparto: un’interessante sentenza milanese
Avv. Massimo Ginesi
Trib. Milano 6 febbraio 2018 n. 1208 affronta un tema di grande impatto: i consumi di acqua potabile e i criteri per la loro imputazione ai singoli condomini.
Un condomino impugna la delibera con cui è stato deciso di installare un contatore di sottrazione presso la sua unità, ritenendola illegittima, sia per la natura della decisione che per la mancata adozione di tale strumento in tutte le unità.
Il Tribunale rigetta l’impugnativa con ampia motivazione, su tema che è di grande rilievo avendo ad oggetto un bene primario come l’acqua.
Il giudice meneghino ricorda innanzitutto l’orientamento di legittimità sul punto, espresso da Cass.17557/2014: “In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno”.
Da tale assunto perviene alla conclusione di una obbligatorietà del contatore a sottrazione e della applicabilità dei criteri codicistici in via sussidiaria e solo in assenza di tale strumento, senza che rilevi – sotto il profilo della liceità della delibera – l’installazione solo parziaria degli strumenti di misura.
Quindi, i criteri di ripartizione di cui all’art. 1123 c.c. (per millesimi di proprietà) o il diverso criterio indicato dal regolamento sono applicabili e legittimi solo ”in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare”. A ciò si aggiunga che la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti, che prevedono, anzi, come obbligatoria l’installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive o del terziario.
La L. n. 36/94 (sul Servizio Idrico Integrato) prevede all’art. 5 (come modificato dal D.L. vo n. 152/1999) che (…) “i le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
(omissis)
d) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano”.
La disposizione ha trovato attuazione nella normativa secondaria di origine statale, perché successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione la materia ambientale (si tratta di risparmio idrico) è stata attribuita alla competenza dello Stato (art. 1117, lett. s, Cost.). In particolare, si tratta del DPCM 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche – ecologia), che prevede l’obbligo di misurazione dei consumi idrici e che richiama anche la direttiva comunitaria n. 75/33.
Si tratta di normativa di natura pubblicistica e dunque inderogabile anche da regolamento contrattuale.
Quindi, l’installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, contestata dall’attrice, non solo è del tutto legittima (chiunque abbia provveduto all’installazione stessa), ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era neppur necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell’installazione medesima.
L’attrice ritiene che l’installazione del contatore solo in due unità immobiliari (tra cui la propria) non sia legittima e che la ripartizione possa essere fatta sulla base dei consumi misurati solo nel caso di installazione di contatori in tutte le unità che compongono il condominio. Tale tesi non può essere condivisa. Infatti, tutta la normativa in materia intende assicurare innanzitutto il risparmio idrico e deve, perciò, ritenersi che l’installazione stessa debba essere eseguita non appena possibile anche soltanto in singole porzioni immobiliari con contatori di sottrazione (il rimanente dei consumi andrà, poi, ripartito fra gli altri condomini per millesimi o secondo alternativi criteri regolamentari).
Nel caso di specie, poi, l’attrice che dispone di sistema di riscaldamento e condizionamento ad acqua, pretenderebbe la ripartizione per millesimi, facendo così gravare i propri spropositati consumi sulla collettività dei condomini: basti ricordare in proposito che, come è notorio, i condizionatori ad acqua consumano dai 500 a 1000 litri di acqua ogni ora. La ripartizione per millesimi di proprietà, oltre tutto, consacrerebbe una macroscopica ingiustizia.
Infine, a nulla rileva che il regolamento contrattuale preveda la suddivisione delle spese per l’acqua in base ai millesimi di proprietà, perché la normativa sopra ricordata è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, onde prevale sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, ovviamente, sui regolamenti condominiali predisposti dai privati, anche se di natura contrattuale.
In merito a quanto mi segnala specificatamente Gabriella S. di Gambettola – imputazione ai metri cubi d’acqua di una tariffa altissima che non trova altrove – doverosamente devo, per prima cosa, ai fini d’una esauriente spiegazione, offrire chiarimenti in merito alla fatturazione di acqua servita in fabbricati pluriresidenziali.
Nei fabbricati pluriresidenziali ove trovasi più unità immobiliari, ciascuna distinta catastalmente per destinazione d’uso (abitazione, negozio, ecc.), l’acqua è servita e misurata al punto di consegna tramite un unico contatore di proprietà Hera, gestore del servizio idrico competente territorialmente.
In codesti fabbricati Hera non prevede una tariffa specifica, bensì applica a codeste utenze una combinazione delle tariffe, ove risulta, in aggiunta ad altre, quella ad uso domestico, quest’ultima determinata appositamente per le unità immobiliari censite catastalmente con destinazione d’uso “abitazione”, alla pari delle case singole unifamiliari.
In sede di fatturazione di “bolletta acqua”, Hera distingue poi la quantità di acqua fornita ad uso domestico in più fasce (agevolata,
base, eccedenza) nonché applica per ciascuna di esse una tariffa specifica, ed esattamente:
Tariffa agevolata | per consumi fino a 72 metri cubi annui per appartamento | € / mc 0,87 esc. IVA |
Tariffa base | per consumi superiori a 72 metri cubi annui e fino a 192 metri cubi annui per appartamento | € / mc 1,64 escluso IVA |
Tariffa di eccedenza | per consumi superiori a 192 metri cubi annui per appartamento | € / mc 2,65 escluso IVA |
Codesta articolazione tariffaria ci indica quanto è maggiore la spesa di acqua in caso di un maggior consumo della stessa, quest’ultima fortemente correlata, nei fabbricati pluriresidenziali, in primis al numero degli appartamenti nonché poi di quanti ivi ci abitano, loro età e stile di vita, al numero degli apparecchi elettrodomestici in loro possesso (lavatrici, lavastoviglie, ecc.), ed ultimo ad eventuali impianti di climatizzazione ad acqua presenti entro gli stessi appartamenti.
Esposto quanto sopra, è utile conoscere come vengono determinati da Hera i quantitativi di acqua serviti in codesti fabbricati in tariffa agevolata, in tariffa base ed in ultimo, se dovuti, in tariffa di eccedenza.
L’intera quantità di acqua servita all’intero fabbricato è distinta in “bolletta” in:
agevolata – per consumo minore o pari a 72 metri cubi x n. appartamenti
base – per consumo minore o pari a 120 (192 – 72) metri cubi x n. appartamenti
eccedenza – per consumo eccedente
Faccio osservare pertanto che, in forza del protocollo in uso ad Hera, l’importo di spesa di una quantità di acqua servita in ugual misura a due fabbricati, ciascuno provvisto di unico contatore centralizzato e distinti per diverso numero di appartamenti, sarà diverso e fortemente contenuto per il fabbricato con più appartamenti, ove risulterà sia l’attribuzione di una maggiore quantità di acqua commisurata in tariffa agevolata che in quella base, nonché, se dovesse risultare, una minor quantità commisurata in
tariffa di eccedenza.
In sede di concorso alla spesa di acqua, i singoli appartamenti posti nello stesso fabbricato concorreranno in misura pari alle quantità di acqua effettivamente usate dagli stessi. In caso di minor consumi di alcuni in tariffa base, quanto non consumato dagli stessi concorrerà ad attribuire ai restanti, in ragione pro quota, una maggior quantità di acqua in tariffa base, nonché in ultimo, se dovuto, ad alcuni una minor quantità in tariffa di eccedenza.
Giunti a conoscenza dei criteri assunti da Hera in sede di fatturazione per opera di fornitura acqua, è giusto e lecito domandarsi dove la stessa trae il numero degli appartamenti, poiché questo incide fortemente sulla spesa di acqua.
È compito e dovere di chi costruisce il fabbricato comunicare al gestore del servizio idrico, tramite apposito modulo, il numero delle unità catastalmente censite, siano esse abitazioni, negozi, studi professionali, …
Segnalo che tale numero indicato dal costruttore non sempre è pari a quello veritiero, ma a volte in gran misura minore, con il comportare pertanto ai singoli proprietari, in sede di rendicontazione, in aggiunta ai metri cubi di acqua in tariffa agevolata ed in quella base, quest’ultimi ragguagliati al numero delle unità segnalate dal costruttore, l’imputazione agli stessi del restante quantitativo di acqua, quest’ultimo alquanto consistente e commisurato in tariffa di eccedenza.
In caso di ripartizione dell’intera spesa di acqua tra i singoli proprietari, il costo unitario di un metro cubo di acqua risulterà pertanto alquanto elevato e non commisurabile ad altre realtà.
Esentati eventuali errori contabili, presumo che quanto segnalatomi dall’amica Gabriella possa essere dovuto a quanto sopra descritto.
Un controllo presso gli uffici Hera è quanto meno dovuto.
Esposto un quadro d’insieme delle norme dettate in favore dell’installazione di contatori divisionali di acqua nei fabbricati plurifamiliare, osservo che le stesse non sempre hanno trovato, in coloro che risiedono nei suddetti fabbricati, un pieno accoglimento di quanto spetta agli stessi per legge: ragioni diverse (desiderio di conservare buoni rapporti, timore di accendere discussioni indesiderate, inerzia, disinformazione, interessi di parte, disinteresse dell’amministratore, …) hanno indotto in tanti a soprassedere e/o a protrarre a giorni migliori l’avanzare d’una loro legittima richiesta.
Suggerisco alle mie care amiche lettrici e a quanti altri vogliano unirsi a loro nel voler installare entro i propri condomini i contatori divisionali dell’acqua, di non aver timore ad esporre le proprie ragioni in sede di assemblea nonché altrettanto a ricorrere giudizialmente in caso di resistenze.
Trovo assolutamente pregiudizievole per il condominio negare l’installazione di contatori divisionali in ogni unità servita.
Nel mio condominio i contatori individuali ci sono ma l’amministratore divide l’acqua per millesimi perchè così sta scritto nel regolamento condominiale del 1978, che può essere modificato solo all’unanimità (cosa impossibile al piano terra hanno i giardini quindi non hanno convenienza.
Cosa fare?
Sono vedova e i miei figli vivono per conto loro.
L’amministratore divide l’acqua per millesimi ed io che ho un appartamento grande pago molto di più di quanto dovrei. Ho fatto leggere l’articolo a mia nuora che l’ha trovato interessantissimo. Mi ha assicurato che ora ci pensa lei.
Grazie e ancora grazie.
Mia cugina abita a Forlì e non fa altro che parlare bene di lei, di quanto sia brava precisa e corretta, nonché sempre pronta ad intervenire sul posto ogni qualvolta necessiti. Io abito a Rimini in un condominio dove c’è veramente bisogno di un amministratore come lei. Anche gli altri la pensano come me. Posso avere un suo preventivo da portare in assemblea?
24 appartamenti con garage e cantina, ascensore e riscaldamento centralizzato.
Simonetta rileggi attentamente l’articolo e datti da fare.
Simonetta, non è così come tu credi. I regolamenti condominiali, siano essi contrattuali o assembleari, possono essere annullati se impongono regole contrarie a leggi.
A me risulta che il regolamento contrattuale ha validità solamente per coloro che lo hanno sottoscritto e non per i nuovi proprietari dell’appartamento.
Ti consiglio di rivolgerti ad un bravo avvocato.
Bellissimo articolo
Complimenti dottoressa. Bellissima illustrazione. Rilevo che le singole regioni, poche attente, hanno mancato nel non imporre ad oggi una legge unica e risolutiva.
Io vivo solo in un piccolo appartamento in un condominio dove non ci sono i contatori. L’amministratore divide l’acqua per millesimi per cui io pago anche l’acqua di altri. Ho segnalato più volte questa anomalia senza ottenere niente. Ora so cosa fare.
Grazie e ancora grazie.
Sempre cosi in Italia, mai una legge unica e chiara
Ottimo lavoro
Nel mio condominio i contatori individuali ci sono ma l’amministratore divide l’acqua per millesimi perché così sta scritto nel regolamento condominiale del 1978, che può essere modificato solo all’unanimità (cosa impossibile al piano terra hanno i giardini quindi non hanno convenienza.
Cosa fare?
Esaustivo. Perfetto.
Nel nostro condominio i più hanno i contatori rotti e grosse difficoltà a pagare le rate. Alcuni addirittura devono ancora versare 2 o 3 quote dell’anno addietro. L’amministratore divide per questi i consumi dell’acqua in millesimi. Non so se faccia bene e quanto possa andare avanti così.